Art. 7 — Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1952 al 25 ottobre 1989. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 6 maggio 1952 al 25 ottobre 1989
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Testo in vigore dal 6 maggio 1952 al 25 ottobre 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1951 al 6 maggio 1952. 47 parole tolte.
tolto: La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal primo presidente della Corte di appello del distretto, nella sede stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente. Lo stesso primo presidente puo' ordinare con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art7 · fonte del testo
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