Art. 8 — Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello

La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina e' tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina. Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello. Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione puo' essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza.

Testo vigente dal 26 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1952 al 26 novembre 1987. 80 parole tolte, 96 parole aggiunte.

tolto: Il presidente e gliaggiunto: La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le tolto: Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno aggiunto: corti di assise e le corti di assise di appello e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblicatolto: , su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello. Con lo stesso decreto sono nominati altresi' aggiunto: in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina e' tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina. Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni tolto: Corte aggiunto: corte di assise o tolto: Corte d'assise aggiunto: corte di assise di appello. Quando aggiunto: mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle tolto: Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti aggiunto: corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione puo' essere disposta con decreto motivato del presidente della tolto: Corte aggiunto: corte di appello, sentito il procuratore generale presso la tolto: Corte stessa aggiunto: corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art8 · fonte del testo

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