Art. 44 — Sentenza di rinvio a giudizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

L'art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato: "Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale".

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art44 · fonte del testo

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