Capo IV – Norme di procedura
- Art. 37 — Competenza della Corte di assise
- Art. 38 — Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado
- Art. 39 — Norme regolatrici del procedimento
- Art. 39-bis — (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare. Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione. Il decreto di citazione a giudizio è emesso dal presidente della sezione competente
- Art. 40 — Giudizio
- Art. 41 — Competenza relativa alla concessione della libertà provvisoria
- Art. 42 — Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro
- Art. 43 — Requisitorie del pubblico ministero
- Art. 44 — Sentenza di rinvio a giudizio
- Art. 45 — Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise
- Art. 46 — Convocazione della Corte di assise di appello
- Art. 47 — Annullamento di sentenze con rinvio
- Art. 48 — Traduzione dell'imputato