Art. 19 — Pubblicazione degli albi e reclami

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto. Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari