Art. 14 — Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art14 · fonte del testo

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