Art. 17 — Pubblicazione degli elenchi e reclami

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e resi noti non piu' tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto. Ogni cittadino di eta' maggiore puo' presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio. Il reclamo, in carta esente da bollo, e' presentato nella cancelleria della pretura.

Testo in vigore dal 7 maggio 1951 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art17 · fonte del testo

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