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Le norme di cui ai primi sei commi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dallo articolo 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli articoli 4 e 5 della legge 21 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63. Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario. Sono spese complementari di esercizio quelle:

  • a)per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;
  • b)per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;
  • c)per il rinnovamento del materiale di esercizio;
  • d)per le migliorie di carattere patrimoniale. Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico. Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verra' stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 1 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;211~art10 · fonte del testo

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