Art. 6
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I concessionari avranno l'obbligo di cedere allo Stato l'energia elettrica occorrente per i pubblici servizi al prezzo di costo. In caso di contestazione tale prezzo sara' determinato da una Commissione che decidera' inappellabilmente, e sara' costituita volta per volta da un membro designato dal Governo, da un altro designato dal concessionario e da un terzo nominato dal presidente della Corte d'appello che ha giurisdizione nel territorio ove si trovano i serbatoi.
Testo in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
