Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009. 285 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai concessionari potra' essere accordato il diritto di cui all'art. 49 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844.
tolto: Il compenso per l'espropriazione verra' pero' regolato dall'art. 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774, ed il reddito netto effettivo sara' calcolato sulla media del quinquennio precedente alla pubblicazione della presente legge.
tolto: A tale effetto i concessionari dovranno presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i piani di irrigazione contenenti la indicazione dei terreni da irrigare ripartiti in zone ed il prezzo di vendita dell'acqua, il cui massimo dovra' essere stabilito nei disciplinari delle concessioni.
tolto: Tali piani saranno pubblicati a norma degli articoli 17, 18 e 19 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla espropriazione per causa di pubblica utilita', e previa risoluzione degli eventuali reclami, saranno approvati dal Ministero predetto.
tolto: La facolta' di espropriare e' subordinata alle seguenti condizioni:
tolto: 1° che i terreni si prestino per natura e per convenienza economica ad essere irrigati con grande vantaggio pubblico;
tolto: 2° che la espropriazione sia limitata alle zone che il Ministero di agricoltura, industria e commercio riconoscera' strettamente necessarie in relazione al piano finanziario in base al quale si sono effettuate le concessioni.
tolto: Prima di esercitare il diritto di espropriazione nei limiti di cui al presente articolo i concessionari dovranno darne avviso con diffida, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'Amministrazione della provincia nel cui territorio sono le zone irrigabili.
tolto: Nel termine di tre mesi la Provincia potra' sostituire se' od altro ente o consorzio o persone solvibili ai singoli espropriandi nell'acquisto dell'acqua ad essi incombente.
tolto: Per effetto di tale sostituzione verra' meno in ciascun caso il diritto di espropriazione da parte dei concessionari, che spettera' invece alla Provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-07-11;985~art5 · fonte del testo
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