Art. 4
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[1]Ove ne ricorra la opportunita', il Governo e' autorizzato ad affidare ai concessionari delle opere predette, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato:
[2]1° la esecuzione di opere di bonifica, classificate in prima categoria che siano strettamente connesse ai regimi di corsi d'acqua nei quali sono costruiti i serbatoi;
[3]2° la manutenzione delle strade nazionali che interessino il territorio ove sono stabiliti i serbatoi ed opere annesse, corrispondendo ai concessionari un canone che sara' determinato, sentiti i predetti corpi consultivi;
[4]3° la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino i serbatoi con facolta' di espropriare i terreni occorrenti, facendo fronte alla relativa spesa nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio dei lavori pubblici per le sistemazioni idraulico-forestali in Sardegna ed in Calabria.
[5]Le indennita' di espropriazione per la esecuzione dei lavori saranno valutate in base all'art. 41 della legge 13 luglio 1911, n. 574, ed in base all'art. 9 della legge stessa le indennita' per eventuali occupazioni temporanee.
[6]Ai concessionari dei serbatoi e laghi potranno essere concesse gratuitamente zone di arenili per l'impianto di industrie che utilizzino i serbatoi ed impianti annessi.
Testo in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
