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[1]((Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari sono autorizzate ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della Sardegna nei quali se ne manifesti il bisogno.
[2]I Monti frumentari e le Casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni delle Casse provinciali di credito agrario.
[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possano utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro di agricoltura sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini oppure concentrati nella Cassa provinciale.
[4]Ciascuna Cassa provinciale dovra' impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.
[5]La gestione dei Monti, delle Casse e dei Consorzi di Monti o di Casse, esistenti nella sede di ciascuna Cassa provinciale o delle agenzie o succursali di esse sara' assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali)).
Testo in vigore dal 10 novembre 1920 al 16 dicembre 2009
