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[1]Le Casse ademprivili avranno una agenzia nel capoluogo di ciascun circondario.
[2]Le cautele e la disciplina delle agenzie per la espansione del credito agrario nei circondari saranno dettate da ciascuna Cassa ademprivile entro un mese dalla promulgazione della presenta legge e saranno soggette all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, in caso di ritardo, provvedera' d'ufficio, giovandosi ove occorra degli enti locali designati dalla legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 10 novembre 1920
