Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1914 al 10 novembre 1920. Leggi il testo vigente →

[1]Le Casse ademprivili avranno una agenzia nel capoluogo di ciascun circondario.

[2]Le cautele e la disciplina delle agenzie per la espansione del credito agrario nei circondari saranno dettate da ciascuna Cassa ademprivile entro un mese dalla promulgazione della presenta legge e saranno soggette all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, in caso di ritardo, provvedera' d'ufficio, giovandosi ove occorra degli enti locali designati dalla legge testo unico 10 novembre 1907, n. 844.

Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 10 novembre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;665~art7 · fonte del testo

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