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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' reintegrato l'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiore al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575, ferme restando le promozioni stesse per la decorrenza dei termini utili agli ulteriori avanzamenti stabiliti con la suddetta legge, la quale ebbe effetto dal 1° gennaio 1911. A tal uopo e' approvata la maggiore assegnazione di L. 140.940,10 sul capitolo 3, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913. 1 2
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco - Calissano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 aprile 1915, n. 396
1La L. 1 aprile 1915, n. 396 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo unico della legge 22 giugno 1913, n. 747, sono estese agli ex-agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, promossi ufficiali d'ordine in virtu' dell'art. 38 della legge 19 luglio 1907, n. 515, o in seguito ad esame, i quali, nella precedente qualita' di agenti, subirono la riduzione dell'assegno".
Il Regio D.L. 2 ottobre 1919, n. 1858, come modificato dal Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1785, ha disposto (con l'art. 68- quater, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo unico della legge 22 giugno 1913, n. 747, e' estesa anche agli agenti forniti di assegni personali assunti in ruolo prima del 1° luglio 1907". Il Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1785, nel modificare l'art. 68-quater del Regio D.L. 2 ottobre 1919, n. 1858, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, e quelle del precedente Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770, quando non sia specificata espressamente nei rispettivi articoli una diversa decorrenza hanno effetto dal giorno dell'andata in vigore del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858".
Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009
