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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' reintegrato l'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiore al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575, ferme restando le promozioni stesse per la decorrenza dei termini utili agli ulteriori avanzamenti stabiliti con la suddetta legge, la quale ebbe effetto dal 1° gennaio 1911. A tal uopo e' approvata la maggiore assegnazione di L. 140.940,10 sul capitolo 3, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Tedesco - Calissano.

[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 23 aprile 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;747~art1 · fonte del testo

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