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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 29 giugno 1910, n. 351, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1910, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1911.
[7]E' del pari prorogata al 31 marzo 1911 la facolta', concessa con l'art. 2 della legge stessa, di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911. 1
[8]Rimangono ferme le limitazoni di cui agli articoli 3 e 4 della legge predetta.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1910.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Tedesco.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 aprile 1911, n. 324
1La L. 13 aprile 1911, n. 324 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' della legge 29 dicembre 1910, n. 884, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 marzo 1911, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-1911, e' prorogata fino a che essi non siano tradotti in legge, e non oltre il 31 maggio 1911".
Testo in vigore dal 6 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
