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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 29 giugno 1910, n. 351, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1910, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1911.
[7]E' del pari prorogata al 31 marzo 1911 la facolta', concessa con l'art. 2 della legge stessa, di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911.
[8]Rimangono ferme le limitazoni di cui agli articoli 3 e 4 della legge predetta.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1910.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Tedesco.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1910 al 6 maggio 1911
