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La detta somma di L. 335.000 verra' anticipata dal Comune, al quale sara' rimborsata dallo Stato in dodici annualita' eguali, comprensivo dell'interesse annuo del quattro per cento, al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:
- a)che il pagamento della prima annualita' verra' fatto soltanto quando il palazzo sara' completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato; beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarita' di tutti i lavori, impianti e provviste proiettati, dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del R. demanio;
- b)che nessun altro onere dovra', per qualsiasi titolo e ragione, far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune; all'infuori degli interessi gravanti sulle dodici annualita', come sopra convenute.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
