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Se il prestito e' fatto in tutto od in parte per uno degli scopi, di cui al numero 5 dell'articolo 1958 del Codice civile, l'Istituto puo' valersi del privilegio speciale e della preferenza per essi sancita dall'articolo 1960 del Codice stesso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
