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[1]Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla meta' di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa.
[2]Le disposizioni contenute in questo articolo, e nel precedente articolo 20, sono comuni al caso in cui i proprietari concedano un'ipoteca a favore degli Istituti che fanno loro un imprestito agrario a conto corrente in conformita' del titolo I di questa legge.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
