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E' valida, a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei capitali, l'ipoteca concessa da un proprietario o domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
