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[1]Sono qualificati mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture agli effetti della presente legge quelli concessi dagli Istituti autorizzati ai proprietari o domini utili dei fondi rustici, nonche' a Consorzi legalmente costituiti per uno degli scopi seguenti:

[2]1. La costruzione dei fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti agrari ed alla prima manipolazione di questi;

[3]2. I prosciugamenti e le irrigazioni;

[4]3. La conduttura di acque e la escavazione di pozzi per uso degli uomini e degli animali.

[5]4. La piantagione delle viti e degli alberi fruttiferi nei terreni nudi, siano arativi, siano saldi, e nei terreni cespugliati o boscosi non vincolati;

[6]5. La livellazione ed orientamento di terreni, la costruzione di strade agricole, il rettifilo ed arginazione dei torrenti e fiumi;

[7]6. Tutte le altre operazioni, le quali, sentito il Consiglio di agricoltura, saranno nel regolamento dichiarate utili ai miglioramenti agrari e alla trasformazione delle colture.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art18 · fonte del testo

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