Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per tutte le convenzioni non eccedenti le lire 1500, comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiari di non sapere scrivere, o che per causa fisica non possa firmare, e' sufficiente per tutti gli effetti di diritto, ed e' equiparato alla firma autenticata. L'atto pero' deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti ed autenticato da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione e' sempre gratuita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276~art16 · fonte del testo
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