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[1]Il privilegio puo' essere validamente costituito nelle forme di sopra stabilite a garanzia di una o piu' cambiali emesse dal proprietario o dal conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo che si trovi nelle condizioni espresse nel primo capoverso dell'articolo 1, a favore di un Istituto esercente il credito agrario, o dai medesimi trasferite a questo mediante girata, ovvero a garanzia di un conto aperto dall'Istituto a favore del proprietario o conduttore di un fondo rustico o mezzaiuolo nelle condizioni suddette.
[2]In tal caso anche il giudizio sulla realta' ed efficacia del privilegio spettera' alla giurisdizione commerciale.
[3]Al privilegio rimane efficace per l'intera somma e per tutto il tempo pel quale fu costituito, anche quando le cambiali abbiano data diversa da quella della sua costituzione, ovvero il conto sia stato chiuso e quindi riaperto dopo la medesima.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
