Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Gli insegnamenti costitutivi della facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.
[2]Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.
[3]Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.
[4]In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.
[5]Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.
[6]Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.
[7]La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli e diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.
Testo in vigore dal 9 novembre 1922 al 16 dicembre 2009
