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[1]((Gli insegnamenti costitutivi della facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

[2]Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

[3]Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

[4]In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

[5]Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.

[6]Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

[7]La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli e diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinati dal regolamento)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.

Testo in vigore dal 9 novembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1913 al 9 novembre 1922. 150 parole tolte, 209 parole aggiunte in 16 capoversi.

Gli tolto: istituti o scuole superiori di commercio, per il conferimento della laurea commerciale, debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi aggiunto: insegnamenti costitutivi della facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali e complementari.

Sono fondamentali tolto: le seguenti materie:

tolto: 1. Istituzioni di diritto privato.

tolto: 2. Diritto commerciale e marittimo; diritto industriale aggiunto: gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

tolto: 3. Istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale.

tolto: 4. Economia politica; scienza delle finanze e diritto finanziarioaggiunto: Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 della presente legge e per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

tolto: 5. Statistica metodologica, demografia e statistica economica.

tolto: 6. Banco modello.

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: 7. Politica commerciale e legislazione doganale.

tolto: 8. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata.

tolto: 9. Matematica finanziaria.

tolto: 10. Merceologia.

tolto: 11. Geografia economica e commerciale. Storia del commercioaggiunto: In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.

tolto: Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno pero' scegliere altre lingue quando venissero impartiteaggiunto: Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.

tolto: Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altreaggiunto: Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti tolto: presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia aggiunto: nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

tolto: Il regolamento disciplinera' pure la durataaggiunto: La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti tolto: e aggiunto: fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratichetolto: , nonche' aggiunto: per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli e diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea aggiunto: sono disciplinati dal regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 16 agosto 1922, n. 1322, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-923.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;268~art9 · fonte del testo

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