Art. 2
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Alla spesa di cui all'art. 1 il Governo del Re ha facolta' di provvedere:
- a)con somme da prelevarsi dall'avanzo eventuale risultante dal bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei rendiconti consuntivi, se ed in quanto esista la disponibilita' necessaria, tenuto conto delle assegnazioni stabilite dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, a favore del Demanio forestale;
- b)con prelevamento dalla Cassa del tesoro;
- c)mediante ricorso ad anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 3 febbraio 1919, n. 87, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Alla spesa per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale, autorizzata con l'art. 1 della legge 18 luglio 1911, n. 836, potra' provvedersi, oltre che con i mezzi indicati all' art.2 della legge stessa, anche con assegnazioni dirette a carico del bilancio".
Testo in vigore dal 11 febbraio 1919 al 16 dicembre 2009
