Art. 2
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Alla spesa di cui all'art. 1 il Governo del Re ha facolta' di provvedere:
- a)con somme da prelevarsi dall'avanzo eventuale risultante dal bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei rendiconti consuntivi, se ed in quanto esista la disponibilita' necessaria, tenuto conto delle assegnazioni stabilite dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, a favore del Demanio forestale;
- b)con prelevamento dalla Cassa del tesoro;
- c)mediante ricorso ad anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 11 febbraio 1919
