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Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilita' di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti. All'uopo e' autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 10 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378~art5 · fonte del testo

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