L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sara' fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella tabella B allegata alla presente legge. In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporra' che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri Comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa. Nel provvedimento dovra' essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378~art2 · fonte del testo

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