Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio del commercio, potranno essere modificate le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, sia che provengano direttamente dall'estero, sia che escano dai magazzini generali e dai depositi franchi. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1887, n. 4703
7La L. 14 luglio 1887, n. 4703 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La facolta' accordata dall'art. 4 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Serie 3ª), di modificare con decreto Reale, udito il parere del Consiglio dell'Industria e del Commercio, le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, e' estesa a qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall'estero o che esca dai magazzini generali o dai depositi franchi". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 3) che la presente modifica avra' effetto insieme all'applicazione della tariffa doganale.
Testo in vigore dal 2 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
