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Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio del commercio, potranno essere modificate le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, sia che provengano direttamente dall'estero, sia che escano dai magazzini generali e dai depositi franchi.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 2 agosto 1887
