Art. 21
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[1]All'articolo 91 del regolamento doganale e' aggiunto il seguente paragrafo:
[2]«In ogni caso, se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sara' limitata a questa cifra, e l'eccedenza andra' a profitto dell'Erario dello Stato.» 2
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1883.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 marzo 1884, n. 2086
2Il Regio Decreto 20 marzo 1884, n. 2086, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che il presente articolo in ordine alle pene, alla procedura ed alla ripartizione delle multe, e' applicabile alle contravvenzioni alla legge sulla tassa di fabbricazione degli zuccheri, intendendosi per contrabbando la clandestina fabbricazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1884 al 16 dicembre 2009
