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[1]All'articolo 91 del regolamento doganale e' aggiunto il seguente paragrafo:

[2]«In ogni caso, se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sara' limitata a questa cifra, e l'eccedenza andra' a profitto dell'Erario dello Stato.»

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1883.

[5]UMBERTO.

[6]A. Magliani.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.

Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 19 aprile 1884

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-06;1445~art21 · fonte del testo

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