Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1883 al 19 aprile 1884. Leggi il testo vigente →
[1]All'articolo 91 del regolamento doganale e' aggiunto il seguente paragrafo:
[2]«In ogni caso, se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sara' limitata a questa cifra, e l'eccedenza andra' a profitto dell'Erario dello Stato.»
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 luglio 1883.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 19 aprile 1884
