Art. 20
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[1]Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha la facolta' di pubblicare il testo unico della tariffa doganale e delle leggi sugli spiriti, colle modificazioni stabilite dalla presente legge, e di determinare, per decreto Reale, il giorno in cui questa andra' in vigore. 1
[2]La facolta' di provvedere per decreto Reale, da convertirsi in legge, alla importazione ed esportazione temporanea, continuera' nel Governo sino all'approvazione della nuova tariffa doganale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 luglio 1883, n. 1447
1Il Regio Decreto 6 luglio 1883, n. 1447 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La legge in data d'oggi contenente la riforma della tariffa doganale entrera' in vigore il giorno dieci del volgente mese".
Testo in vigore dal 21 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
