Art. 20
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[1]Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha la facolta' di pubblicare il testo unico della tariffa doganale e delle leggi sugli spiriti, colle modificazioni stabilite dalla presente legge, e di determinare, per decreto Reale, il giorno in cui questa andra' in vigore.
[2]La facolta' di provvedere per decreto Reale, da convertirsi in legge, alla importazione ed esportazione temporanea, continuera' nel Governo sino all'approvazione della nuova tariffa doganale.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 6 luglio 1883, n. 1447, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 21 luglio 1883
