Art. 15
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[1]Per le carni salate, il burro salato e i formaggi prodotti nei luoghi dov'e' in vigore la privativa del sale e che si esportano all'estero, e' concessa la restituzione della tassa sul sale, nella misura seguente:
[2]Per ogni quintale di burro salato.... L. 1 80 di formaggi di grana, Emmenthaler, Gruye're e Gorgonzola........ » 3 30 di formaggi pecorini e caciocavalli. » 4 di carni insaccate » 1 78 di carni preparate con salamoia o strolinatura di sale » 5 »
[3]La restituzione non si estende alle quantita' minori di un quintale e alle provviste di bordo, e l'Amministrazione puo' richiedere la prova che i prodotti anzidetti non provengono dalla Sicilia o dalla Sardegna.
[4]Il Governo, sentito il Consiglio superiore del commercio, con decreti Reali da convertirsi in legge, determinera' la misura della tassa da restituirsi all'atto dell'esportazione di ogni altra qualita' di formaggio, e potra' aumentare, secondo i risultati dell'esperienza, la misura del rimborso alle qualita' sopraindicate. 9 10
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
9Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il presente articolo sul drawback per il formaggio e le carni salate e' pubblicato ed avra' vigore nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del suddetto decreto.
Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002
10Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il presente articolo sul drawback per il formaggio e le carni salate e' esteso alla citta' ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del suddetto decreto.
Testo in vigore dal 13 luglio 1924 al 16 dicembre 2009
