Art. 15
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[1]Per le carni salate, il burro salato e i formaggi prodotti nei luoghi dov'e' in vigore la privativa del sale e che si esportano all'estero, e' concessa la restituzione della tassa sul sale, nella misura seguente:
[2]Per ogni quintale di burro salato.... L. 1 80 di formaggi di grana, Emmenthaler, Gruye're e Gorgonzola........ » 3 30 di formaggi pecorini e caciocavalli. » 4 di carni insaccate » 1 78 di carni preparate con salamoia o strolinatura di sale » 5 »
[3]La restituzione non si estende alle quantita' minori di un quintale e alle provviste di bordo, e l'Amministrazione puo' richiedere la prova che i prodotti anzidetti non provengono dalla Sicilia o dalla Sardegna.
[4]Il Governo, sentito il Consiglio superiore del commercio, con decreti Reali da convertirsi in legge, determinera' la misura della tassa da restituirsi all'atto dell'esportazione di ogni altra qualita' di formaggio, e potra' aumentare, secondo i risultati dell'esperienza, la misura del rimborso alle qualita' sopraindicate.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 1 febbraio 1923
