Art. 14
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Le multe comminate dagli articoli 33 e 34 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sono fissate in lire 15 per chilogramma, quando si tratta di tabacco in foglia, ed in lire 30 se si tratta di tabacco lavorato. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 settembre 1922, n. 1360, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le multe comminate dall'articolo 14 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sono aumentate a L. 75 per chilogramma, quando si tratta di tabacco in foglia, ed a L. 150 se si tratta di tabacco lavorato".
Testo in vigore dal 7 novembre 1922 al 1 febbraio 1923
