Art. 14
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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 settembre 1922, n. 1360, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le multe comminate dall'articolo 14 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sono aumentate a L. 75 per chilogramma, quando si tratta di tabacco in foglia, ed a L. 150 se si tratta di tabacco lavorato".
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
9Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il presente articolo sulle multe per differenze di carico di tabacchi e' pubblicato ed avra' vigore nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, con le modificazioni ed aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del suddetto decreto.
Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002
10Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che il presente articolo sulle multe per differenze di carico di tabacchi e' esteso alla citta' ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del suddetto decreto.
Testo in vigore dal 13 luglio 1924 al 16 dicembre 2009
