Art. 16 — Controllo della Corte dei conti

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La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla base dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, che il presidente dell'ISVAP e' tenuto a trasmettere ad essa entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta dall'Istituto nell'esercizio esaminato. La Corte dei conti, qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a norma della prima parte del precedente comma, puo' chiedere all'ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti concernenti la gestione finanziaria controllata.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art16 · fonte del testo

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