Art. 16 — Controllo della Corte dei conti
Articolo abrogato dal d. lgs. 13 ottobre 1998, n 373.
Abrogato dal 13 novembre 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 13 ottobre 1998, n 373.
Abrogato dal 13 novembre 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla base dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, che il presidente dell'ISVAP e' tenuto a trasmettere ad essa entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta dall'Istituto nell'esercizio esaminato. La Corte dei conti, qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a norma della prima parte del precedente comma, puo' chiedere all'ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti concernenti la gestione finanziaria controllata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 13 OTTOBRE 1998, N 373
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art16 · fonte del testo
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