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[1]((La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, dei due membri piu' anziani fra quelli designati dal Segretario del Partito nazionale fascista. L'anzianita' e' desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianita' di nomina, dall'eta'.
[2]In caso di assenza od impedimento i consiglieri di Prefettura vengono sostituiti dal supplente; i membri anziani designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1934 al 16 dicembre 2009
