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[1]La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, delibera con l'intervento, in qualita' di presidente, del prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza e del membro designato dal segretario del Partito Nazionale Fascista.
[2]In caso di assenza od impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 1 aprile 1934
