Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

  • a)al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;
  • b)in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro. La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta. 6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'

Testo vigente dal 29 agosto 1990

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990. 90 parole tolte, 111 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni tolto: stabiliti aggiunto: stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura tolto: del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per aggiunto: e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, tolto: fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta aggiunto: prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavorotolto: , nella misura delaggiunto: . La misura della pensione e' pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo tolto: per il primo figlio, conaggiunto: . Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per tolto: gli altri figli, aggiunto: ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, tolto: ultimo aggiunto: quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui tolto: al comma precedente aggiunto: ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma tolto: successivo aggiunto: 4 del presente articolo, la pensione di reversibilita' cosi' calcolata e' ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore tolto: ai aggiunto: a sei mesi. La pensione indiretta spettatolto: , nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli aggiunto: ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreche' quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e tolto: la iscrizione aggiunto: l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformita' tolto: del aggiunto: al dettato dell'articolo 4, primo comma, lettera b). Essa e' calcolata come la pensione di vecchiaia, tolto: con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine, aggiunto: senza tenere conto delle annualita' riscattate ai sensi dell'articolo 23 e spetta nelle percentuali di cui al tolto: primo comma, lettere a) e b) aggiunto: comma 2 del presente articolo. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidita' che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilita' calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2, o, se a loro piu' favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta. 6. Ai figli minori sono equiparati i figli che tolto: frequentano aggiunto: seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito eaggiunto: , comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art7 · fonte del testo

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