L'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza. 2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione".

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art38 · fonte del testo

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