Art. 29 — Comitato dei delegati - Elettorato - Ripartizione territoriale

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1 gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio". Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purche' sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parita' di voti e' eletto il piu' anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianita' di iscrizione alla Cassa il piu' anziano di eta'". Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' di cui al terzo comma, numero 2, viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, ferma restando la rappresentanza di ogni collegio".

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari