L'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:

  • a)otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';
  • b)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purche' in Italia; puo' essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonche' su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza. 3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta. 4. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti".

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art39 · fonte del testo

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