Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di eta' ed il 1987. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l'articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta a quella ivi prevista. La riduzione e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'eta' pensionabile, una anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento. Per coloro che siano stati colpiti da invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni e la pensione puo' essere concessa qualunque fosse l'eta' dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 390/1995

    Questione infondata
    26 luglio 1995

    È da escludersi che la disciplina transitoria adottata dall'art. 26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 - come integrati e interpretati dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - in virtù della quale i nuovi più onerosi requisiti di concedibilità della pensione di vecchiaia fissati per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dall'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 21 del 1986 - attraverso la elevazione, dei minimi di anni di effettiva contribuzione prescritti, da 25 a 30, per coloro che abbiano compiuto i 65 anni anni di età, e rispettivamente, da 20 a 25 per coloro che ne abbiano compiuti 70 - non si applicano a coloro che abbiano compiuto rispettivamente, i 65 o i 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, vulneri i principi costituzionali della razionalità e della eguaglianza, e della tutela previdenziale. Tale previsione normativa appare infatti adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative già legittimamente createsi, ed, insieme, irragionevoli disparità di trattamento tra assicurati. Ché se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo (il quale, essendo nato il 6 giugno del 1922, risulta aver compiuto i 65 anni di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, e maturato i 20 anni di iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento dei 70 anni di età) sono rimasti fuori anche dalla norma transitoria, ciò è avvenuto - a parte la evidente disomogeneità delle posizioni poste a confronto - perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento, nella conservazione della precedente normativa, necessario per poter ritenere costituzionalmente imposta - secondo i principi enunciati in materia della Corte - la estensione della impugnata norma transitoria all'ipotesi in questione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, 2 e 3, legge 29 gennaio 1986, n. 21, e 9, legge 5 marzo 1990, n. 45). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.

    Art. 2 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti · Art. 26 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti · Art. 9 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art26 · fonte del testo

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