Corte costituzionale

Sentenza n. 390/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e

26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori

commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45

(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini

previdenziali per i liberi professionisti), promosso con ordinanza

emessa il 17 agosto 1994 dal Pretore di Bologna, sezione distaccata

di Imola, nel procedimento civile vertente tra Zapparata Vittorio e

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori

commercialisti, iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Zapparata

Vittorio contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore dei dottori commercialisti, al fine di sentir dichiarare il

proprio diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico di

vecchiaia a partire dal mese di luglio del 1992, il Pretore di

Bologna, sezione distaccata di Imola, in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza emessa il 17 agosto 1994, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione - degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2

e 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale

di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti), nonché

dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la

ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i

liberi professionisti), in quanto modificativi in senso peggiorativo

della precedente disciplina dettata dalla legge 23 dicembre 1970, n.

1140, relativa ai requisiti minimi di età e di contribuzione

richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico.

Affermata la rilevanza della questione, in quanto il ricorrente

(nato il 6 giugno 1922) avrebbe avuto diritto alla pensione di

vecchiaia in base alla normativa di cui alla legge n. 1140 del 1970

ma non secondo quella nuova di riforma - avendo compiuto il 65° anno

di età dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza

che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di

iscrizione e contribuzione, ed avendo maturato i 20 anni di

iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del

compimento del 70° anno di età -, osserva il giudice remittente come

la riforma introdotta con la legge n. 21 del 1986 (che, all'art. 2,

ha prolungato di cinque anni il periodo minimo di contribuzione

richiesto rispettivamente al raggiungimento del 65° e del 70° anno di

età) abbia inciso negativamente su posizioni sostanziali di

aspettativa del diritto, quale quella di cui al giudizio a quo. E

ciò, pur nella previsione (risultante dagli artt. 26 della legge n.

21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990) di un regime transitorio

di tutela di coloro tra gli iscritti che fossero in procinto di

ottenere il trattamento secondo i vecchi criteri.

Con riguardo al primo profilo rileva il remittente che -

conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale - non

può dirsi consentita una modificazione legislativa la quale,

intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, venga a

peggiorare, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in

maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza

spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle

aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo

successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Con riguardo al secondo profilo, osserva lo stesso remittente come

la disciplina transitoria prevista dai citati artt. 26 della legge n.

21 del 1986 e 9 della legge n. 45 del 1990, pur essendo diretta ad

evitare mutamenti in senso peggiorativo di situazioni in corso di

maturazione, rimane irrazionalmente inapplicabile ai casi - del tutto

assimilabili a quelli contemplati dalle norme - quali quello oggetto

del giudizio a quo (in cui il soggetto iscritto alla Cassa, che abbia

maturato i requisiti di età e di contribuzione oltre i termini

previsti dalle disposizioni de quibus, ha la sola alternativa di

richiedere la restituzione dei contributi ovvero di attendere il

maturarsi dei requisiti minimi). Casi che perciò resterebbero

caratterizzati dalla lamentata compressione delle aspettative.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine,

d'infondatezza della questione. In una memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza, osserva l'Avvocatura come l'innalzamento

del periodo minimo di effettiva iscrizione e contribuzione risponda

alle esigenze economiche della Cassa di previdenza de qua ed alla

necessità di adeguare i suddetti limiti a quelli già previsti per

le altre casse di previdenza dei liberi professionisti, nel contesto

di un più ampio disegno del legislatore volto a porre una disciplina

unitaria delle diverse categorie professionali.

Sottolinea, inoltre, che i diritti quesiti dei soggetti

interessati sono tutelati - nel pieno rispetto del principio di

uguaglianza - proprio dalla censurata disciplina transitoria,

specificamente diretta ad evitare mutamenti in senso peggiorativo

delle situazioni in corso di maturazione.

3. - Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza

e assistenza a favore dei dottori commercialisti, osservando che

l'aspettativa alla pensione di vecchiaia - diritto soggettivo a

formazione progressiva ovvero sottoposto a termine - risulta comunque

tutelata attraverso l'istituto dell'automaticità della prestazione,

che si consegue al verificarsi dei relativi fatti costitutivi, cioè

della maturazione dell'età pensionabile e del minimo contributivo

richiesto: la cui determinazione risulta in ogni caso necessaria per

la configurabilità di una qualsiasi garanzia dello stesso diritto

alla pensione, sia pure nelle forme della aspettativa. Se così non

fosse - aggiunge la Cassa - il legislatore si troverebbe

impossibilitato a varare qualsiasi tipo di riforma in materia

previdenziale che muti in peius le condizioni per ottenere la

pensione: il diritto alla quale non comporta certo che il soggetto

abbia un'assicurazione a vita sull'immutabilità delle norme che ne

regolano l'attribuzione. Secondo la deducente, è del tutto

ragionevole la riforma attuata dalla normativa de qua, chiaramente

intesa alla garanzia del diritto di tutti gli iscritti a godere del

trattamento di vecchiaia, attraverso un più equo reperimento delle

risorse finanziarie; donde l'insussistenza della denunciata

violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna, sezione distaccata di Imola, ha

sollevato questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione - dell'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio

1986, n. 21, nella parte in cui ha prolungato di cinque anni il

periodo minimo, originariamente stabilito dall'art. 5 della legge n.

1140 del 1970, richiesto per ottenere la pensione di vecchiaia da

parte dei dottori commercialisti al raggiungimento del

sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età, elevandolo

rispettivamente a trenta e venticinque anni di effettiva iscrizione e

contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore degli stessi dottori commercialisti, con ciò venendo ad

incidere in senso peggiorativo su situazioni sostanziali di

aspettativa di diritto sorte in capo agli iscritti alla Cassa nella

vigenza della normativa riformata.

Il giudice a quo, con riferimento agli stessi parametri

costituzionali sopra menzionati, ha altresì censurato il combinato

disposto degli artt. 26, commi 1, 2 e 3, della legge n. 21 del 1986 e

9 della legge n. 45 del 1990, in quanto non includono nel proprio

àmbito di applicazione quegli iscritti, quali il ricorrente nel

giudizio a quo, che abbiano raggiunto i limiti minimi di iscrizione e

di contribuzione alla Cassa, previsti dalla nuova normativa, in un

momento successivo ai periodi contemplati dalla disciplina

transitoria.

2. - Le due questioni, strettamente connesse fra loro e perciò da

esaminare congiuntamente, non sono fondate.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n.

573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro

sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di

emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso

sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata,

anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi

perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite

imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della

Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni

non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con

riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti,

l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi

quale elemento fondamentale dello stato di diritto.

3. - Ebbene, la denunciata normativa ha osservato detta condizione

essenziale e dunque deve ritenersi esente dalle prospettate censure.

Giova notare che il legislatore ha introdotto la nuova disciplina

nel quadro d'una più generale riforma della previdenza dei liberi

professionisti, che ha segnato nel tempo il passaggio dalla fase

della mutualità a quella della solidarietà, contrassegnata da un

diverso utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della

gestione a ripartizione. Il che ha fra l'altro comportato la

necessità di elevare il numero degli anni di effettiva iscrizione

alla Cassa e di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.

Con ciò si è ovviamente venuti ad incidere in senso peggiorativo

su pregresse posizioni assicurative in itinere. Ma è innegabile che

il più severo regime dei requisiti di concedibilità della pensione

trovi razionale giustificazione nell'inderogabile esigenza di

assicurare un equilibrato andamento del bilancio della Cassa di

previdenza dei dottori commercialisti ed ovviare così all'insorgenza

di notevoli difficoltà finanziarie (v. relazione del presidente

della Commissione lavoro del Senato in data 25 settembre 1985), che

avrebbero potuto riflettersi sulla capacità stessa di effettuare in

futuro le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto.

D'altronde, la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi

pensionistici, come appunto quelli dei liberi professionisti (v.

sentenze n. 88 del 1995 e n. 133 del 1984), comporta una non

necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni

erogate. Al che consegue anche la insussistenza di un diritto

dell'iscritto alla intangibilità del trattamento pensionistico

vigente nel momento in cui ebbe inizio l'iscrizione.

Né con ciò può venirsi a configurare una lesione dell'art. 38

della Costituzione, per il cui rispetto infatti è sufficiente che al

lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (v.

sentenza n. 307 del 1989). Le quali, nella fattispecie, appaiono

sufficientemente garantite dalla possibilità del ricorrente

(sottolineata anche nell'ordinanza di rimessione) di attendere il

maturarsi dei requisiti minimi, salvo a richiedere la restituzione

dei contributi versati, ex art. 21 della legge n. 21 del 1986.

4. - Il legislatore, comunque, non ha mancato di predisporre

un'adeguata tutela a favore di quei soggetti le cui aspettative,

maturate durante l'iter di formazione progressiva del diritto al

trattamento di vecchiaia, avevano raggiunto un elevato livello di

consolidamento. Essa è stata contestualmente approntata mediante la

specifica previsione di un graduale regime transitorio, contenuto nel

pure denunciato art. 26 della citata legge n. 21 del 1986 (come

successivamente interpretato ed integrato dall'art. 9 della legge n.

45 del 1990).

Trattasi di una previsione normativa che appare adeguata al

prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si

coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di

aspettative già legittimamente createsi ed, insieme, irragionevoli

disparità di trattamento fra gli assicurati prossimi alla

maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo,

sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le

loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione

seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale -

non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da

creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore

costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale

trattamento pensionistico.

Per escludere la lamentata disparità di trattamento, basta

considerare l'evidente disomogeneità fra le posizioni normativamente

previste e quella del ricorrente nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, comma 1, e 26, commi 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio

1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza

dei dottori commercialisti), nonché dell'art. 9 della legge 5 marzo

1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai

fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di

Bologna, sezione distaccata di Imola, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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