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[1]All'art. 1-Sub 20 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]((La pensione da corrispondersi ai sanitari e' liquidata secondo la tabella A in ordine all'eta' del sanitario alla data di cessazione dal servizio e alla durata dei servizi valutabili alla data stessa.
[3]Pero', nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, la pensione da liquidarsi al sanitario non potra' essere inferiore a L. 2000, mentre nel caso di cessazione dal servizio nelle circostanze di cui alla lettera d) dell'articolo stesso, la pensione non potra' essere inferiore a L. 5000.
[4]Nei casi di condanna la pensione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente sara' pari alla meta' di quella liquidata ai sensi del comma precedente. Nei casi previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso la pensione liquidata ai sensi del primo comma del presente articolo sara' diminuita di un decimo.
[5]In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario potra' superare le L. 25,000 ne' essere inferiore a L. 1500)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
